0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 19

I battellieri del Reno che terminano il loro impiego in condizioni legali o che sono licenziati senza una grave colpa da parte loro, prima che abbiano compiuto i sei mesi di servizio, hanno diritto a un giorno lavorativo di congedo pagato per ogni mese di servizio compiuto.

Art. 19

Rheinschiffer, die ihre Beschäftigung vor Ablauf einer sechsmonatigen Dienstzeit unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen aufgeben oder ohne eigenes schweres Verschulden entlassen werden, haben Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von einem Werktag für jeden Monat, in dem sie beschäftigt waren.

 

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