0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 14

1.  Il tasso o i tassi di compensazione per le ore suppletive saranno quelli prescritti dalla legislazione nazionale o determinati da un contratto collettivo.

2.  I contratti collettivi potranno prevedere, invece di un pagamento in contanti, una compensazione che consista in una corrispondente esenzione dal servizio e dalla presenza a bordo.

Art. 14

1.  Als Überstundenvergütung gelten der Satz oder die Sätze, die durch die Gesetzgebung vorgeschrieben oder durch Gesamtarbeitsvertrag festgesetzt sind.

2.  Die Gesamtarbeitsverträge können vorsehen, dass die Barvergütung durch entsprechende Freizeit und Landgang abgegolten wird.

 

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