0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 13

Quando un’imbarcazione si trova in un porto o in qualsiasi altro luogo di carico, le ore di lavoro effettuate tra le 7 di sera e le 6 del mattino, come anche quelle effettuate la domenica e i giorni festivi previsti nell’articolo 15 o nei contratti collettivi vincolanti i battellieri del Reno interessati, saranno considerate ore suppletive per le quali i battellieri del Reno interessati avranno diritto a una compensazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.

Art. 13

Befindet sich ein Schiff im Hafen oder an einer anderen Lade- oder Löschstelle, so gelten Arbeitsstunden zwischen 19 Uhr und 6 Uhr sowie an Sonntagen und an den Feiertagen, die in Artikel 15 oder in den die Rheinschiffer betreffenden Gesamtarbeitsverträgen vorgesehen sind, als Überstunden, für die den betroffenen Rheinschiffern eine Vergütung nach Artikel 14 zusteht.

 

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