0.747.203 Convenzione del 15 febbraio 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (con All. e Protocollo verb. di firma)

0.747.203 Übereinkommen vom 15. Februar 1966 über die Eichung von Binnenschiffen (mit Anlage und Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 3

Le Parti contraenti s’impegnano a far procedere sul loro territorio alla stazzatura o alla ristazzatura delle navi menzionate nell’Articolo 1 della presente Convenzione a richiesta del proprietario della nave o di un suo rappresentante.

Art. 3

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in ihrem Hoheitsgebiet die in Artikel 1 genannten Schiffe auf Ersuchen des Schiffseigners oder seines Vertreters eichen oder nacheichen zu lassen.

 

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