§ 1  Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell’Organizzazione.
§ 2  Il Segretario generale è eletto dall’Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte.
§ 3  Il Segretario generale deve in particolare:
- a) 
 - assumersi le funzioni di depositario (art. 36);
 - b) 
 - rappresentare l’Organizzazione verso l’esterno;
 - c) 
 - comunicare agli Stati membri (art. 34 par. 1, art. 35 par. 1) le decisioni prese dall’Assemblea generale e dalle Commissioni;
 - d) 
 - eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell’Organizzazione;
 - e) 
 - istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell’assistenza di esperti;
 - f) 
 - convocare l’Assemblea generale e le Commissioni (art. 14 par. 3, art. 16 par. 2);
 - g) 
 - inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi;
 - h) 
 - elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell’Organizzazione e sottoporli all’approvazione del Comitato amministrativo (art. 25);
 - i) 
 - gestire le finanze dell’Organizzazione nell’ambito del bilancio preventivo approvato;
 - j) 
 - cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall’interpretazione o dall’applicazione della Convenzione;
 - k) 
 - emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall’interpretazione o dall’applicazione della Convenzione;
 - l) 
 - assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V;
 - m) 
 - ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all’articolo 16 paragrafo 5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d’infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonché alle imprese;
 - n) 
 - dirigere il personale dell’Organizzazione;
 - o) 
 - informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell’Organizzazione;
 - p) 
 - aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all’articolo 24.
 
§ 4  Il Segretario generale può di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.