0.742.101.1 Statuto del 9 dicembre 1923 sul regime internazionale delle strade ferrate (con Protocollo di firma)

0.742.101.1 Statut vom 9. Dezember 1923 über die internationale Rechtsordnung der Eisenbahnen (mit Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 6

Per ciò che concerne le facilitazioni da assicurare al traffico internazionale delle merci, i servizi saranno organizzati in modo tale da conseguire condizioni di rapidità e di regolarità tanto più soddisfacenti quanto più importanti sono le correnti di trasporto a cui essi servizi corrispondono.

Gli Stati favoriranno tutti quei provvedimenti di natura tecnica che valgano ad assicurare dei servizi di un’efficacia eccezionale su quelle vie di comunicazione, alle quali corrispondono correnti del traffico internazionale rivestenti un’importanza eccezionale.

Art. 6

Zur Förderung des internationalen Güterverkehrs ist die Fahrgeschwindigkeit und die Regelmässigkeit des Verkehrs um so vorteilhafter zu gestalten, je wichtiger die Verkehrslinien sind.

Die Staaten werden alle technischen Massnahmen fördern, die dazu bestimmt sind, auf besonders wichtigen internationalen Verkehrswegen einen ihrer Bedeutung entsprechenden Betrieb zu gewährleisten.

 

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