0.742.101.1 Statuto del 9 dicembre 1923 sul regime internazionale delle strade ferrate (con Protocollo di firma)

0.742.101.1 Statut vom 9. Dezember 1923 über die internationale Rechtsordnung der Eisenbahnen (mit Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 5

Per quanto concerne le facilitazioni da assicurare al traffico internazionale dei viaggiatori e dei bagagli, i servizi saranno organizzati in base a orari tanto più favorevoli e in condizioni di rapidità e di comodità tanto più accurate quanto più importanti saranno le correnti di traffico corrispondenti a questi servizi.

Gli Stati favoriranno l’attivazione di treni diretti o, in mancanza di essi, la messa in servizio di carrozze dirette per le grandi relazioni del traffico internazionale, come pure tutti quei provvedimenti che hanno per effetto di rendere particolarmente rapidi e comodi i viaggi sulle dette relazioni.

Art. 5

Zur Erleichterung des internationalen Personen‑ und Gepäckverkehrs sind die Verbindungen hinsichtlich der Fahrpläne, der Fahrgeschwindigkeit und der Reisebequemlichkeit um so günstiger zu gestalten, je wichtiger die Verkehrsverbindungen sind.

Die Staaten werden die Einführung durchlaufender Züge oder wenigstens die Einstellung durchlaufender Wagen für die wichtigen internationalen Verkehrsverbindungen sowie alle Massnahmen zur besonders raschen und bequemen Gestaltung der Reise in diesen Verkehrsverbindungen fördern.

 

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