0.741.619.663 Accordo del 2 settembre 1977 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista di Romania concernente i trasporti internazionali su strada

0.741.619.663 Abkommen vom 2. September 1977 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien über die internationalen Beförderungen auf der Strasse

Art. 6 Applicazione del diritto nazionale

In tutti i casi non regolati dal presente accordo, i vettori ed i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima.

Art. 6 Anwendung nationalen Rechts

In allen Belangen, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und die Fahrzeugführer, die sich auf dem Gebiet der andern Vertragspartei aufhalten, die dort geltenden Gesetze und Reglemente einzuhalten.

 

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