0.741.619.654 Accordo del 28 giugno 1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada

0.741.619.654 Abkommen vom 28. Juni 1973 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Portugal über den internationalen Personen- und Güterverkehr auf der Strasse

Art. 8 Applicazione della legislazione nazionale

I vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente sono tenuti ad osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, qualora circolino sul territorio di quest’ultima, riguardo a qualsiasi materia non disciplinata nel presente accordo.

Art. 8 Anwendung nationalen Rechts

Die Unternehmer und die Fahrzeugführer einer Vertragspartei sind auf Fahrten im Gebiet der andern Vertragspartei verpflichtet, die dort geltenden Gesetze und Reglemente in allen Belangen, die durch dieses Abkommen nicht geregelt sind, zu beachten.

 

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