0.741.319.163 Accordo del 23 maggio 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria relativo al risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione

0.741.319.163 Vertrag vom 23. Mai 1979 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Schadendeckung bei Verkehrsunfällen

Art. 2

(1)  Sono parificati ai cittadini di ognuno dei due Stati contraenti tutte le persone e tutti gli altri soggetti di diritto aventi la loro residenza abituale o la loro sede sul suo

territorio.

(2)  La definizione di veicolo a motore si determina secondo il diritto del Paese dove avviene l’incidente; i ciclomotori sono parificati ai veicoli a motore.

(3)  Se i danni cagionati da un rimorchio di veicoli a motore non sono coperti dall’assicurazione del veicolo trattore ma da un’assicurazione propria del rimorchio, il rimorchio è parificato, per quel che concerne l’applicazione del presente accordo, a un veicolo a motore.

Art. 2

(1)  Den Angehörigen eines der beiden Vertragsstaaten sind alle Personen und sonstigen Rechtsträger gleichgestellt, die in seinem Staatsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz haben.

(2)  Der Begriff des Motorfahrzeuges (Kraftfahrzeuges) bestimmt sich nach dem Recht des Unfalllandes; Motorfahrräder sind den Motorfahrzeugen (Kraftfahrzeugen) gleichgestellt.

(3)  Fallen die von einem Motorfahrzeuganhänger (Kraftfahrzeuganhänger) verursachten Schäden nicht unter die Versicherung des Zugfahrzeuges, sondern unter eine selbständige Anhängerversicherung, so ist der Anhänger für die Anwendung dieses Vertrages einem Motorfahrzeug (Kraftfahrzeuge) gleichgestellt.

 

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