0.741.10 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (con All.)

0.741.10 Übereinkommen vom 8. November 1968 über den Strassenverkehr (mit Anhängen)

Art. 22 Isole di rifugio sulla carreggiata

Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente può lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola ad eccezione dei casi seguenti:

a)
quando il segnale impone il passaggio su uno dei lati dell’isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo;
b)
quando l’isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo è sull’asse di una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due sensi; in quest’ultimo caso, il conducente deve lasciare l’isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.

Art. 22 Verkehrsinseln auf der Fahrbahn

Unbeschadet des Artikels 10 darf jeder Führer Verkehrsinseln, Pfosten und andere auf seiner Fahrbahn angebrachte Einrichtungen rechts oder links lassen, ausser in den folgenden Fällen:

a)
wenn die Seite, die zu benutzen ist, durch ein Verkehrszeichen vorgeschrieben ist;
b)
wenn sich die Insel, der Pfosten oder die Einrichtung auf der Mittellinie einer Fahrbahn für beide Richtungen befindet; der Führer muss dann die Insel, den Pfosten oder die Einrichtung auf der der Verkehrsrichtung entgegengesetzten Seite lassen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.