0.740.41 Statuto del 14 aprile 1921 sulla libertà di transito

0.740.41 Statut vom 14. April 1921 über die Freiheit des Durchgangsverkehrs

Art. 12

Conformemente all’articolo 23 lettera e, del Patto della Società delle Nazioni4, ogni Stato contraente che potrà invocare validamente contro l’applicazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto, su tutto il suo territorio o parte di esso, una situazione economica grave, risultante da devastazioni commesse sul suo suolo durante la guerra del 1914–1918, sarà considerato come dispensato temporaneamente dagli obblighi risultanti dall’applicazione di detta disposizione, restando inteso che il principio della libertà del transito dev’essere osservato in tutta la misura del possibile.

4 L’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Nazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: … e)  prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di      transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membre della Società; saranno      tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla      guerra 1914–1918».

Art. 12

Jeder Vertragsstaat, der gegen die Anwendung irgendeiner Bestimmung des Statuts auf seinem Gesamtgebiet oder auf einem Teil desselben mit triftigen Gründen den Ernst seiner wirtschaftlichen Lage als Folge der Verwüstungen während des Krieges von 1914–1918 auf seinem Gebiete geltend machen kann, gilt gemäss Artikel 23 (e) des Völkerbundsvertrages3 vorübergehend von den Verpflichtungen aus jener Bestimmung als befreit, wobei jedoch der Grundsatz der Freiheit des Durchgangsverkehrs soweit wie möglich zu wahren ist.

3 Den Wortlaut dieses Artikels siehe in der Fussn. zur Präambel des Übereink. vom 20. April 1921 über die Freiheit des Durchgangsverkehrs (SR 0.740.4).

 

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