0.732.021.11 Regolamento di procedura del Tribunale europeo dell'energia nucleare, dell'11 dicembre 1962

0.732.021.11 Verfahrensordnung vom 11. Dezember 1962 des europäischen Kernenergie-Gerichts

Art. 58

Nel caso in cui una situazione inopinabile non consentirebbe l’applicazione integrale d’una disposizione del presente Regolamento, il Tribunale può ordinare ad hoc i necessari adeguamenti, senza tuttavia infirmare le disposizioni d’importanza fondamentale.

Art. 58

Falls es infolge unvorhergesehener Umstände unmöglich ist, eine Bestimmung dieser Verfahrensordnung in vollem Umfang anzuwenden, kann das Gericht die notwendigen Anpassungen für den Einzelfall vornehmen; davon sind jedoch wesentliche Bestimmungen ausgenommen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.