0.632.312.32 Accordo di libero scambio del 26 gennaio 2008 tra gli Stati dell'AELS e il Canada (con Prot. d'intesa e all.)

0.632.312.32 Freihandelsabkommen vom 26. Januar 2008 zwischen den EFTA-Staaten und Kanada (mit Verständigungsprotokoll und Anhängen)

Art. 29 Arbitrato

1.  Ogni controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo che non è stata composta mediante consultazioni entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di consultazione può essere rinviata all’arbitrato da una o più Parti alla controversia, mediante una notifica scritta alla Parte oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti. Se più di una Parte chiede il rinvio di una controversia con la stessa Parte al tribunale arbitrale e concernente la stessa questione, è costituito un solo tribunale arbitrale, nella misura del possibile, per esaminare le controversie.

2.  La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati dall’Allegato K.

3.  A meno che le Parti non convengano altrimenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica che rinvia la controversia all’arbitrato, il mandato del tribunale arbitrale è il seguente:

«Esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stato richiesto il rinvio all’arbitrato (come descritta nella notifica menzionata nel paragrafo 1 ed enunciare le conclusioni, le decisioni e le raccomandazioni previste nell’articolo 29 paragrafo 6 del presente Accordo.»

4.  Se la Parte che sporge il reclamo dichiara che i vantaggi che avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di ottenere, direttamente o indirettamente, in virtù degli articoli 4, 5, 8, 10 o 11 sono annullati o compromessi in seguito all’applicazione di una qualsiasi misura non incompatibile con il presente Accordo, ciò deve essere precisato nel mandato.

5.  Il tribunale arbitrale interpreta il presente Accordo conformemente alle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

6.  Nella sua sentenza arbitrale, il tribunale arbitrale formula:

(a)
le sue conclusioni di diritto e di fatto nonché i motivi sui quali esse si basano;
(b)
la sua decisione per stabilire se la misura in questione è o potrebbe essere incompatibile con gli obblighi derivanti dal presente Accordo, o annulla o compromette i vantaggi ai sensi del paragrafo 4, o qualsiasi altra decisione chiesta nell’ambito del mandato;
(c)
le sue raccomandazioni, se del caso, per la composizione delle controversie e l’attuazione della sentenza arbitrale.

7.  Gli elementi della sentenza del tribunale arbitrale menzionati nei sottoparagrafi (a) e (b) del paragrafo 6 sono definitivi e obbligatori per le Parti alla controversia.

Art. 29 Schiedsverfahren

1.  Sind Streitigkeiten aus diesem Abkommen durch Konsultationen nicht innert 90 Tagen nach Erhalt des Konsultationsgesuchs beigelegt, so können eine oder mehrere Streitparteien durch schriftliche Notifikation der beklagten Partei das Schiedsverfahren eröffnen. Eine Kopie dieser Notifikation ist allen Parteien dieses Abkommens zuzustellen. Verlangen mehrere Parteien, dass eine Streitsache, die ein- und dieselbe Partei und Streitfrage betrifft, einem Schiedsgericht vorgelegt wird, so sollte nach Möglichkeit ein einziges Schiedsgericht zur Beurteilung der Streitigkeit eingesetzt werden.

2.  Die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Schiedsgerichts richten sich nach Anhang K.

3.  Falls die Parteien innert 30 Tagen nach Erhalt der Notifikation zur Eröffnung eines Schiedsverfahrens nichts anderes vereinbaren, lautet der Auftrag des Schiedsgerichts wie folgt:

«Die dem Schiedsgericht vorgelegte Angelegenheit (gemäss Beschreibung in der nach Absatz 1 genannten Notifikation) im Licht der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens zu prüfen und gemäss Artikel 29 Absatz 6 dieses Abkommens Feststellungen, Entscheide und Empfehlungen auszusprechen.»

4.  Macht die beschwerdeführende Partei geltend, dass direkte oder indirekte Vorteile, die sie vernünftigerweise aufgrund der Artikel 4, 5, 8, 10 oder 11 erwarten konnte, aufgrund der Anwendung einer mit diesem Abkommen nicht unvereinbaren Massnahme zunichte gemacht oder geschmälert worden seien, so muss dies im Auftrag festgehalten werden.

5.  Das Schiedsgericht legt dieses Abkommen in Übereinstimmung mit den üblichen Auslegungsregeln des internationalen öffentlichen Rechts aus.

6.  In seinem Schiedsspruch legt das Schiedsgericht dar:

(a)
seine Rechts- und Tatsachenfeststellungen sowie die Gründe, auf denen sie beruhen;
(b)
seinen Entscheid darüber, ob die fragliche Massnahme mit den Pflichten dieses Abkommens unvereinbar ist oder sein würde oder ob sie Vorteile im Sinn von Absatz 4 zunichte macht oder schmälert, oder jeden anderen im Rahmen des Auftrags verlangten Entscheid;
(c)
seine allfälligen Empfehlungen zur Beilegung der Streitigkeit und zur Umsetzung des Schiedsspruchs.

7.  Die Teile des Schiedsspruchs nach Absatz 6, Unterabsätze (a) und (b) sind endgültig und für die Streitparteien bindend.

 

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