0.631.256.913.63 Accordo del 21 maggio 1970 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine

0.631.256.913.63 Abkommen vom 21. Mai 1970 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr

Art. 5 Passaggio del confine

Il confine può essere varcato soltanto nei posti ufficialmente autorizzati ed unicamente durante le ore di passaggio stabilite; restano riservati gli articoli 6, 7, 8 e 10.

Art. 5 Grenzübertritt

Die Grenze darf nur an amtlich zugelassenen Grenzübergangsstellen und innerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden überschritten werden; vorbehalten bleiben die Artikel 6, 7, 8 und 10.

 

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