0.631.253.225 Accordo del 3 aprile 1980 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui laghi di Lugano (Ceresio) e Maggiore (Verbano)

0.631.253.225 Vereinbarung vom 3. April 1980 zwischen der Schweiz und Italien über die Grenzabfertigung auf Schiffen, die auf dem Luganer- und dem Langensee verkehren

Art. 3

1.  Se gli agenti dello Stato di uscita non sono presenti né al pontile di partenza né sul battello, ciò equivale a una rinuncia al controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 7 della Convenzione dell’11 marzo 19614.

2.  Agli effetti di quanto previsto al suddetto paragrafo 2 dell’art. 7 della Convenzione dell’11 marzo 1961, le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio sono considerate terminate quando gli agenti dello Stato di uscita abbiano effettuato il controllo o vi abbiano rinunciato. I controlli sui battelli saranno sempre effettuati nel seguente ordine: da prua a poppa e dal ponte superiore a quello inferiore.

Art. 3

1.  Wenn die Bediensteten des Ausgangsstaates weder auf dem Abfahrtssteg noch auf dem Schiff anwesend sind, kommt dies einem Verzicht auf die Abfertigung im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 des Abkommens vom 11. März 19615 gleich.

2.  Im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 des Abkommens vom 11. März 1961 gilt die Abfertigung der Reisenden und ihres Gepäcks als beendet, wenn die Bediensteten des Ausgangsstaates die Grenzabfertigung vorgenommen oder darauf verzichtet haben. Die Abfertigungen werden immer in der folgenden Reihenfolge vorgenommen: vom Bug zum Heck und vom oberen zum unteren Deck.

 

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