0.631.252.934.95 Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio (con Protocollo finale e Scambio di lettere)

0.631.252.934.95 Abkommen vom 28. September 1960 zwischen der Schweiz und Frankreich über die nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung während der Fahrt (mit Schlussprotokoll und Briefwechsel)

Art. 3

La zona può comprendere:

1.
per ciò che concerne il traffico ferroviario:
a. una parte della stazione e dei suoi impianti;
b.
la tratta di linea fra la frontiera e l’ufficio, come anche parti delle stazioni situate su tale percorso;
c.
ove trattisi del controllo su un treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, una parte delle stazioni, ove inizia tale percorso e ove esso termina, come anche parti delle stazioni attraversate dal treno;
2.
per ciò che concerne il traffico stradale:
a.
una parte degli edifici di servizio;
b.
settori di strada e di altri impianti;
c.
la strada tra la frontiera e l’ufficio;
d.
ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come anche un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;
3.
per ciò che concerne la navigazione:
a.
una parte degli edifici di servizio;
b.
settori della via navigabile, come anche impianti rivieraschi e portuali;
c.
la via navigabile tra la frontiera e l’ufficio;
d.
ove trattisi del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come anche un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;
4.
per ciò che concerne il traffico aereo:
a.
una parte degli edifici di servizio;
b.
una parte dell’aeroporto e dei suoi impianti.

Art. 3

Die Zone kann umfassen:

1.
Im Eisenbahnverkehr:
a.
Teile des Bahnhofes und seiner Anlagen;
b.
die Bahnstrecke zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle sowie Teile der an dieser Strecke gelegenen Bahnhöfe;
c.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt den Zug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Bahnhöfe, in denen diese Strecke beginnt oder endet und die der Zug durchfährt.
2.
Im Strassenverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude;
b.
Abschnitte der Strasse und der sonstigen Anlagen;
c.
die Strasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle;
d.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Strassenfahrzeug auf der vorgesehenen Strecke, sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt oder endet.
3.
Im Schiffsverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude,
b.
Abschnitte der Wasserstrasse sowie der Ufer- und Hafenanlagen,
c.
die Wasserstrasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle;
d.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Schiff sowie das begleitende Kontrollboot auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt oder endet.
4.
Im Luftverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude;
b.
Teile des Flughafens und seiner Anlagen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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