0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

Art. 60a Procedura speciale per l’entrata in vigore dell’Allegato 11 e dei relativi emendamenti

1. L’Allegato 11, esaminato conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a contare dalla data alla quale è stato comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al Segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell’Allegato 11. L’Allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

2. Qualsiasi proposta di emendamento dell’Allegato 11 è esaminata dal Comitato di gestione. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.

3. Gli emendamenti all’Allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, per accettazione.

4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.

5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell’adozione, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 o cinque di essi, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro gli emendamenti.

6. All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

63 Introdotto dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 60


1.  Jeder nach Artikel 59 Absätze 1 und 2 geprüfte Vorschlag einer Änderung der Anlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1061 tritt an dem Tag in Kraft, den der Verwaltungsausschuss bei Annahme des Vorschlages festsetzt, es sei denn, dass zu einem früheren Zeitpunkt, den der Verwaltungsausschuss bei gleicher Gelegenheit festsetzt, ein Fünftel der Staaten, die Vertragsparteien sind, oder fünf dieser Staaten – je nachdem, welche Zahl geringer ist – dem Generalsekretär der Vereinten Nationen notifizieren, dass sie Einwendungen gegen die Änderung erheben.62 Die in diesem Absatz erwähnten Daten setzt der Verwaltungsausschuss mit einer Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden und abstimmenden Mitglieder fest.

2.  Die gemäss Absatz 1 angenommene Änderung tritt bei ihrem Inkrafttreten für alle Vertragsparteien an die Stelle aller bisherigen Bestimmungen, auf die sie sich bezieht.

60 Fassung gemäss der vom BR am 3. Mai 2006 genehmigten Änd., in Kraft getreten für die Schweiz am 12. Aug. 2006 (AS 2007 1187).

61 Fassung des Satzteils gemäss der vom BR am 3. Mai 2006 genehmigten Änd., in Kraft getreten für die Schweiz am 12. Aug. 2006 (AS 2007 1187).

62 Fassung gemäss der Änd. vom 27. Juni 1997, von der BVers genehmigt am 24. Sept. 1998 und in Kraft getreten für die Schweiz am 17. Febr. 1999 (AS 2003 664 663; BBl 1998 3770).

 

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