0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

annex3/lvlu1/Art. 5 Veicoli provvisti di copertoni

1 I veicoli provvisti di copertoni devono soddisfare alle condizioni stabilite negli articoli dal 2 al 4, in quanto queste siano loro applicabili. Tuttavia il sistema di chiusura e protezione delle aperture di ventilazione (art. 2, cpv. 3) può essere costituito, all’esterno, da una piastra metallica perforata (dimensione massima dei fori: 10 mm) e, all’interno, da una tela metallica od altra tela molto forte (dimensione massima delle maglie: 3 mm, con fili che non si possano serrare insieme senza lasciar tracce visibili), piastra e tela fissate al copertone in modo che la commessura non possa venir modificata senza che ne rimangano tracce visibili. Detti veicoli devono soddisfare inoltre alle disposizioni del presente articolo.

2 Il copertone dev’essere di tela forte, oppure, a condizione che il colore non sia oscuro, di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev’essere d’un solo pezzo oppure composto di diverse strisce parimente d’un solo pezzo. Il copertone dev’essere in buono stato e confezionato in modo che, dopo il collocamento del dispositivo di chiusura, non sia possibile accedere al carico senza lasciare tracce visibili.7

3 Se il copertone è composto di strisce, gli orli di queste devono essere ripiegati l’uno nell’altro e commessi con due cuciture distanti almeno 15 mm. Tali cuciture vanno fatte conformemente allo schizzo 2, qui allegato; se per talune parti del copertone (come nei risvolti della parte posteriore e negli angoli rinforzati) non è possibile di commettere gli orli in tale maniera, basterà ripiegare l’orlo della striscia sovrapposta e fare le cuciture secondo lo schizzo 3, qui allegato. 1 fili adoperati per ciascuna delle due cuciture devono essere di colore chiaramente diverso; una cucitura sarà visibile soltanto nell’interno e il colore del filo adoperato per la medesima dev’essere di colore chiaramente diverso da quello del copertone. Tutte le cuciture vanno fatte a macchina.

4 Se il copertone è in tessuto ricoperto di plastica e composto di strisce, queste possono venir commesse anche per saldatura, secondo lo schizzo 4, qui allegato. L’orlo d’una striscia deve sovrapporsi all’orlo dell’altra almeno 15 mm e la saldatura dev’essere assicurata per tutta questa larghezza. L’esterno della commessura va coperto d’un nastro in plastica, largo almeno 7 mm e ugualmente saldato. Sul nastro e, per una larghezza di 3 mm, su ambo i lati del medesimo, dev’essere impresso un rilievo uniforme, ben marcato. Le saldature devono essere eseguite in modo tale che le strisce non possano essere separate e poi ricommesse senza che ne rimangano tracce visibili.

5 Le rappezzature devono essere fatte nella maniera indicata nello schizzo 5, qui allegato; per queste rappezzature, gli orli devono essere ripiegati l’uno nell’altro e commessi con due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il colore del filo visibile nell’interno sarà diverso da quello visibile all’esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture devono essere fatte a macchina. Tuttavia, le rappezzature dei copertoni in tessuto coperto di plastica possono essere fatte secondo il procedimento indicato al capoverso 4.

6 Gli anelli d’allacciatura devono essere collocati in maniera che non possano essere tolti dall’esterno. Gli occhielli fissati al copertone vanno rinforzati con metallo oppure cuoio. Le distanze tra gli anelli e gli occhielli non devono essere maggiori di 200 mm. Le distanze possono però essere maggiori senza tuttavia superare 300 mm tra gli anelli e gli occhielli posti da una parte e dall’altra dei copertoni se gli anelli sono disposti fuori delle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e così piccoli da lasciare passare appena gli anelli.8

7 Il copertone deve essere fissato alle pareti in maniera che non si possa accedere al carico. Esso sarà sostenuto con almeno tre traverse o panconcelli posati su degli archi o sulle pareti alle estremità del ponte; quando la lunghezza di quest’ultimo supera i 4 metri deve essere interposato almeno un arco. Gli archi vanno fissati in maniera che la loro postura non possa essere mutata dall’esterno.

8 Per l’allacciatura devono essere adoperati:

a.
dei cavi d’acciaio, d’un diametro non minore di 3 mm; o
b.
delle corde di canapa o di sisal, d’un diametro non minore di 8 mm, provvedute d’un rivestimento trasparente, non estensibile, di materia plastica; o
c.
delle sbarre metalliche d’allacciatura, d’un diametro di almento 8 mm.

I cavi d’acciaio non devono essere rivestiti; è nondimeno ammesso un rivestimento di materia plastica trasparente, non estensibile. Le traversine di ferro non devono essere rivestite di materia opaca.

9 Ogni cavo o corda deve essere d’un solo pezzo e provvisto, a ciascuna estremità, di terminali metallici. Il dispositivo di fissazione di ciascun terminale metallico deve contenere un ribadino cavo, traversante il cavo o la corda, il quale permetta il passaggio del filo della piombatura doganale. Il cavo o la corda deve rimanere visibile dall’una e dall’altra parte del ribadino cavo, affinchè sia possibile riscontrare che sia d’un solo pezzo (vedi schizzo 6, qui appresso).

10 Le sbarre metalliche d’allacciatura devono essere d’un solo pezzo. All’una estremità, esse saranno perforate, per ricevere il dispositivo di chiusura; dall’altra, recheranno una testa forgiata e costruita in maniera, che non sia possibile far rotare la sbarra sul suo asse.

11 Quando siano adoperati dei cavi o delle corde, le pareti del veicolo devono avere un’altezza minima di 350 mm ed essere rivestite dal copertone su un’altezza non minore di 300 mm.

12 Nelle aperture per il carico e lo scarico del veicolo, le due estremità del copertone saranno sovrapposte in maniera sufficiente. La loro chiusura sarà inoltre assicurata da un risvolto applicato all’esterno e cucito secondo il capoverso 3. I legami per l’allacciatura devono essere quelli previsti nel capoverso 8, oppure corregge, a condizione però che siano larghe almeno 20 mm e abbiano uno spessore di almeno 3 mm, o cinghie di tessuto gommato e inestensibile.9 Queste devono essere fissate all’interno del copertone e provvedute d’occhielli per il passaggio del cavo, della corda o della sbarra di cui al capoverso 8.

6 Nuovo testo giusta l’accordo tra tutte le Parti contraenti, in vigore dal 19 nov. 1963 (RU 1964 481).

7 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338).

8 Nuovo testo degli ultimi 2 per. giusta l’accordo tra tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1980 272).

9 Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I 3 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338).

annex8/lvlu1/Art. 1 Allgemeine Bestimmungen

1 Für den internationalen Warentransport mit Strassenfahrzeugen unter Zollverschluss können nur Behälter zugelassen werden, die eine dauerhafte Aufschrift mit Angaben über ihr Eigengewicht, den Namen und die Adresse des Eigentümers sowie Erkennungszeichen und Erkennungsnummern tragen, und die so gebaut und eingerichtet sind, dass

a.
Zollverschlüsse auf einfache und wirksame Weise angebracht werden können;
b.
dem zollamtlich verschlossenen Teil der Behälter keine Waren entnommen oder in ihn hineingebracht werden können, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinterlassen oder den Zollverschluss zu verletzen;
c.
sie keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden können.

2 Der Behälter muss so gebaut sein, dass alle zur Aufnahme von Waren geeigneten Räume wie Abteile, Behältnisse oder sonstige Stellen für die Zollkontrolle leicht zugänglich sind.

3 Wenn zwischen verschiedenen Wandungen der Seitenwände, des Bodens und des Daches des Behälters Hohlräume bestehen, muss die innere Verkleidung fest angebracht, vollständig und lückenlos sein und darf nicht ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren entfernt werden können.

4 Behälter, die gemäss Anlage 7 Absatz 1 zuzulassen sind, müssen an einer der Aussenwände mit einem Rahmen zur Aufnahme der Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) versehen sein; die Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) ist zwischen zwei durchsichtige Kunststoffplatten zu legen, die durch Zusammenschmelzen (Kaschieren) fest miteinander verbunden sind. Der Rahmen muss so angebracht sein, dass er die Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) schützt und dass es unmöglich ist, die Bescheinigung aus dem Rahmen zu entfernen, ohne den zur Sicherung der Bescheinigung angebrachten Zollverschluss zu verletzen; er muss ferner den Zollverschluss wirksam schützen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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