0.631.244.52 Convenzione internazionale del 7 novembre 1952 per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario

0.631.244.52 Internationales Abkommen vom 7. November 1952 zur Erleichterung der Einfuhr von Handelsmustern und Werbematerial

Art. XI Entrata in vigore

Quando quindici dei governi definiti nell’articolo IX avranno deposto i loro strumenti di ratificazione, d’approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, nei loro riguardi, il trentesimo giorno che segue la data di deposito del quindicesimo strumento di ratificazione d’approvazione o di adesione. Essa entrerà in vigore nei riguardi di qualsiasi altro governo, il trentesimo giorno che segue il deposito, da parte di questi, del proprio strumento di ratificazione, d’approvazione o di adesione.

Art. XI Inkrafttreten

Nachdem fünfzehn der im Artikel IX genannten Regierungen ihre Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitritts‑Urkunden hinterlegt haben, tritt dieses Abkommen für diese fünfzehn Regierungen am dreissigsten auf die Hinterlage der fünfzehnten Ratifikations‑, Annahme- oder Beitritts‑Urkunde folgenden Tage in Kraft. Für jede andere Regierung tritt sie am dreissigsten auf die Hinterlage ihrer Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitritts‑Urkunde folgenden Tage in Kraft.

 

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