Traduzione2
Il Segretario di Stato | Berna, 8 giugno 1984 |
Ufficio federale dell’economia esterna | |
| |
| Signor Friedrich Klein |
| Direttore generale |
| del Servizio dell’unione doganale |
| Commissione delle Comunità |
| europee |
| Bruxelles |
Signor Direttore generale,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna, del tenore seguente:
- «Riferendosi all’articolo 11 della Convenzione del 19233 per la semplificazione delle formalità doganali nonché all’Allegato D. 2 della Convenzione di Kyoto4, i rappresentanti della Svizzera e della Commissione delle CE si sono incontrati a più riprese. Ritenendo di comune interesse che i certificati d’origine usati negli scambi commerciali fra le due Parti siano, di principio, controllabili, hanno definito le seguenti condizioni che devono disciplinare l’assistenza amministrativa reciproca nel campo dei certificati d’origine usati negli scambi non preferenziali:
- 1)
- Possono essere richiesti controlli all’autorità competente in caso di dubbio fondato circa l’autenticità del certificato d’origine o circa l’esattezza delle informazioni contenutevi. Inoltre, possono essere fatte richieste di controllo a titolo di sondaggio, a condizione tuttavia che siano limitate allo stretto necessario per assicurare un adeguato controllo.
- 2)
- La richiesta di controllo:
- i)
- indica i motivi su cui si fonda l’autorità competente richiedente per dubitare dell’autenticità del documento presentato o dell’esattezza delle informazioni contenutevi, tranne quando si tratta di una richiesta di controllo a titolo di sondaggio;
- ii)
- è corredata dei certificati d’origine che devono essere controllati o di una loro fotocopia come anche, eventualmente, di documenti quali fatture, corrispondenza, ecc., suscettibili di facilitare il controllo.
- 3)
- L’autorità competente richiesta risponde alle domande poste dall’autorità competente richiedente nell’ambito del controllo e fornisce qualsiasi altra informazione che ritenga utile.
- 4)
- La richiesta di controllo cui l’autorità competente richiesta deve dare risposta di norma entro un termine determinato di sei mesi al massimo, deve essere fatta all’ufficio doganale del Paese richiedente entro un termine determinato che, salvo in casi eccezionali, non dovrebbe essere superiore a un anno a contare dalla data di presentazione del certificato d’origine.
- 5)
- Le informazioni comunicate per l’applicazione delle disposizioni di cui nella presente lettera sono confidenziali e devono essere utilizzate solo a scopo di controllo dell’origine.
- L’Ufficio federale dell’economia esterna e il Servizio dell’unione doganale della Commissione delle CE si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti menzionate al paragrafo 1).
- Se può confermare per scritto il Suo accordo su quanto precede, le due Parti considereranno che questo scambio di lettere definisce gli obiettivi e le forme della loro assistenza amministrativa reciproca nel campo dei certificati d’origine usati negli scambi non preferenziali; questo scambio di lettere entrerà in vigore alla data della firma della Sua risposta. Su iniziativa di una delle Parti può essere denunciato mediante preavviso di sei mesi.»
Ho l’onore di confermare l’accordo del Consiglio federale svizzero su quanto precede.
Gradisca, signor Direttore generale, l’assicurazione della mia alta considerazione.