0.515.124 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto

0.515.124 Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen

Art. 7

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 7

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.

 

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