0.515.124 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto

0.515.124 Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen

Art. 6

Le Potenze contraenti che non dispongono ancora di mine perfezionate quali sono previste dalla presente Convenzione, e che per conseguenza non possono presentemente conformarsi alle regole stabilite dagli articoli 1 e 3, s’impegnano a trasformare, il più presto possibile, il loro materiale di mine, affinchè corrisponda alle prescrizioni sopra accennate.

Art. 6

Die Vertragsmächte, die noch nicht über vervollkommnete Minen, so wie sie dieses Abkommen vorsieht, verfügen und mithin zur Zeit die in den Artikeln 1 und 3 aufgestellten Regeln nicht befolgen können, verpflichten sich, ihr Minenmaterial möglichst bald umzugestalten, damit es den erwähnten Vorschriften entspricht.

 

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