0.515.112 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (con R)

0.515.112 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (mit Ordnung)

lvlu1/lvlu1/secI/chapII/Art. 18

Sarà lasciata ai prigionieri di guerra la più ampia libertà per l’esercizio della loro religione, compresa la partecipazione agli uffici del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d’ordine e di polizia dell’autorità militare.

lvlu1/lvlu1/secI/chapII/Art. 18

Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion mit Einschluss der Teilnahme am Gottesdienst volle Freiheit gelassen unter der einzigen Bedingung, dass sie sich den Ordnungs‑ und Polizeivorschriften der Militärbehörden fügen.

 

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