0.515.112 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (con R)

0.515.112 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (mit Ordnung)

lvlu1/lvlu1/secI/chapII/Art. 17

Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese ove sono ritenuti, con obbligo di rimborso da parte del loro Governo.

lvlu1/lvlu1/secI/chapII/Art. 17

Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besoldung, wie sie den Offizieren gleichen Dienstgrades in dem Lande zusteht, wo sie gefangen gehalten werden; ihre Regierung ist zur Erstattung verpflichtet.

 

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