0.512.145.41 Accordo del 24 maggio 2004 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive forze armate

0.512.145.41 Vereinbarung vom 24. Mai 2004 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der italienischen Republik über die Durchführung von gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen der militärischen Schulung und Ausbildung ihrer Streitkräfte

Art. 1

Per gli scopi del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:

a.
Stato ricevente (al seguito indicato come SR) si riferisce alla Parte nel cui territorio si svolgeranno le concordate attività di addestramento e formazione militare;
b.
Stato d’invio (al seguito indicato come SI) si riferisce alla Parte che invia il proprio personale nello SR per partecipare a tali attività di addestramento e formazione militare;
c.
Personale si riferisce ai militari che appartengono alle Forze Armate delle due Parti e al personale civile impiegato dalle Forze Armate che li accompagna.

Art. 1

Für den Zweck dieser Vereinbarung gelten folgende Definitionen:

a.
als Aufnahmestaat (hiernach: AS) wird jene Partei bezeichnet, auf deren Hoheitsgebiet die vereinbarte militärische Schulung und Ausbildung stattfindet;
b.
als Entsendestaat (hiernach: ES) wird jene Partei bezeichnet, welche Personal zwecks Teilnahme an einer solchen militärischen Schulung und Ausbildung in den AS entsendet;
c.
als Personal werden die Angehörigen der Streitkräfte beider Parteien bezeichnet, sowie die zivilen Angestellten, die solch eine Streitkraft begleiten.
 

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