1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti:
- a)
- svolgimento di attività di istruzione e formazione dei membri del personale, esercitazioni e allenamenti nelle rispettive installazioni delle Parti contraenti, nello spazio aereo e su basi aeree. Tali attività sono svolte in comune o individualmente dai membri del personale di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra o a bordo dei suoi aeromobili o delle sue navi, con il consenso dei rispettivi servizi delle Parti contraenti competenti per l’attività in questione;
- b)
- svolgimento di riunioni, conferenze, seminari, simposi e programmi di istruzione in ambiti quali:
- –
- la formazione e l’istruzione dei membri del personale,
- –
- la pianificazione della difesa,
- –
- l’organizzazione e il funzionamento delle forze armate nonché la politica e la gestione del personale e delle risorse umane,
- –
- la logistica,
- –
- l’armamento e l’equipaggiamento militare,
- –
- la ciberdifesa e il settore spaziale militare,
- –
- i sistemi militari di comando e controllo delle operazioni,
- –
- i sistemi militari di informazione e comunicazione nonché la gestione della sicurezza delle informazioni,
- –
- i vari aspetti relativi alle attività informative militari,
- –
- la storia e la geografia militari,
- –
- la medicina e l’assistenza medica militari,
- –
- le scienze e la ricerca militari, compresi la protezione dagli attacchi con armi nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche,
- –
- la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari,
- –
- le missioni di ricerca e salvataggio;
- c)
- svolgimento di attività nell’ambito del diritto internazionale umanitario e dell’applicazione delle Convenzioni di Ginevra, compresi gli scambi di membri del personale, materiale d’istruzione, informazioni e competenze;
- d)
- invio di osservatori a esercitazioni (visita e/o partecipazione);
- e)
- svolgimento di attività alpinistiche individuali senza armi, effettuate da una Parte nelle zone di frontiera dell’altra Parte contraente, con il consenso dei servizi competenti dello Stato ospitante;
- f)
- svolgimento di attività sportive e culturali militari;
- g)
- scambio di conoscenze, condivisione di esperienze e organizzazione di attività tra le biblioteche militari, i musei e altre istituzioni del patrimonio militare, compreso lo scambio e la messa a disposizione di oggetti d’esposizione.
2. Con il consenso delle autorità competenti delle Parti incaricate dell’attuazione del presente Accordo, è possibile convenire anche forme di cooperazione diverse da quelle menzionate nel paragrafo 1, sulla base dei rispettivi interessi.