0.510.1 Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) (con allegato)

0.510.1 Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen (PfP-Truppenstatut) (mit Anhang)

lvlu3/lvlu1/Art. XIV

1.  Una forza, un elemento civile, i loro membri nonché le persone a loro carico sono assoggettate alle regole del controllo dei cambi dello Stato d’invio e devono conformarsi ai regolamenti dello Stato ricevente.

2.  Le autorità incaricate del controllo dei cambi degli Stati d’invio e di quelli riceventi possono mettere in vigore disposizioni speciali applicabili ad una forza, al suo elemento civile o ai loro membri, nonché alle persone a loro carico.

lvlu3/lvlu1/Art. XIV

1.  Eine Truppe, ein ziviles Gefolge und ihre Mitglieder sowie deren Angehörige unterstehen weiterhin den Devisenvorschriften des Entsendestaates und ausserdem den Vorschriften des Aufnahmestaates.

2.  Die für den Devisenverkehr zuständigen Behörden des Entsende- und des Aufnahmestaates können Sonderbestimmungen erlassen, die auf eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder oder deren Angehörige Anwendung finden.

 

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