0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

Art. 6

1.  Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

2.  Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

Art. 6

1.  Die Tiere dürfen erst unmittelbar vor dem Schlachten zur Schlachtstelle geführt werden.

2.  Tiere, die nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, sind unterzubringen.

 

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