Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

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Art. 6

1.  Die Tiere dürfen erst unmittelbar vor dem Schlachten zur Schlachtstelle geführt werden.

2.  Tiere, die nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, sind unterzubringen.

Art. 6

1.  Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

2.  Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

 

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