1. Die Tiere dürfen erst unmittelbar vor dem Schlachten zur Schlachtstelle geführt werden.
2. Tiere, die nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, sind unterzubringen.
1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.
2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.