0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

Art. 11

Ciascuna delle Parti contraenti può prevedere che le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, mutatis mutandis, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.

Art. 11

Jede Vertragspartei kann vorschreiben, dass die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss für die Lieferung und die Unterbringung von Tieren ausserhalb von Schlachtanlagen gelten.

 

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