0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

Art. 10

Ciascuna delle Parti contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.

Art. 10

Für Rentiere kann jede Vertragspartei Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Kapitels zulassen.

 

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