0.434.1 Convenzione del 15 marzo 1886 per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

0.434.1 Übereinkunft vom 15. März 1886 betreffend den internationalen Austausch der amtlichen Erlasse und anderer Publikationen

Art. 4

I burò di scambio si intenderanno sul numero delle copie che potranno essere domandate e somministrate.

Art. 4

Die Tauschbüros werden sich darüber verständigen, wie viele Exemplare verlangt und geliefert werden können.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.