0.434.1 Convenzione del 15 marzo 1886 per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

0.434.1 Übereinkunft vom 15. März 1886 betreffend den internationalen Austausch der amtlichen Erlasse und anderer Publikationen

Art. 3

Ciascun burò farà stampare l’elenco delle pubblicazioni che può mettere a disposizione degli Stati contraenti.

Questo elenco verrà corretto e completato ogni anno e trasmesso regolarmente a tutti i burò di scambio.

Art. 3

Jedes Büro wird ein Verzeichnis der für die Vertragsstaaten verfügbaren Publikationen drucken lassen.

Dieses Verzeichnis ist alle Jahre zu berichtigen und zu vervollständigen und allen Tauschbüros regelmässig zu übersenden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.