0.424.091.1 Protocollo finanziario del 1o luglio 1953 Allegato alla Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari

0.424.091.1 Finanzprotokoll vom 1. Juli 1953 Anlage des Übereinkommens zur Errichtung einer Europäischen Organisation für Kernforschung

Art. 6 Fondo di esercizio

Il Consiglio può istituire fondi di esercizio.

Art. 6 Betriebsmittelfonds

Der Rat kann Betriebsmittelfonds einrichten.

 

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