0.424.091.1 Protocollo finanziario del 1o luglio 1953 Allegato alla Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari

0.424.091.1 Finanzprotokoll vom 1. Juli 1953 Anlage des Übereinkommens zur Errichtung einer Europäischen Organisation für Kernforschung

Art. 5 Moneta in cui devono essere pagati i contributi

(1)  Il bilancio preventivo dell’Organizzazione deve essere stabilito nella moneta del paese in cui ha sede l’Organizzazione.

(2)  Il Consiglio determina, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, le modalità di pagamento e la moneta o le monete nelle quali i contributi degli Stati Membri sono pagati.

Art. 5 Währung der Beitragszahlungen

(1)  Das Budget der Organisation wird in der Währung des Landes aufgestellt, in dem die Organisation ihren Sitz hat.

(2)  Der Rat bestimmt mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten die Zahlungsmodalitäten sowie die Währung oder Währungen, in denen die Beiträge der Mitgliedstaaten zu entrichten sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.