0.414.11 Protocollo aggiuntivo del 3 giugno 1964 alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università

0.414.11 Zusatzprotokoll vom 3. Juni 1964 zur Europäischen Konvention über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse

Art. 6

1.  Il presente Protocollo resterà in vigore senza limiti di durata.

2.  Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo, per quanto la riguarda, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3.  La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.

Art. 6

(1)  Dieses Protokoll bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft.

(2)  Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll, soweit es sie selbst betrifft, durch eine an den Generalsekretär des Europarats zu richtende Notifikation kündigen.

(3)  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei dem Generalsekretär wirksam.

 

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