0.353.977.6 Trattato d'estradizione del 27 febbraio 1923 fra la Svizzera e la Repubblica dell'Uruguay

0.353.977.6 Auslieferungsvertrag vom 27. Februar 1923 zwischen der Schweiz und der Republik Uruguay

Art. 14

Qualora lo Stato richiedente, nel termine di tre mesi, a contare dal giorno in cui la persona reclamata sarà stata messa a sua disposizione non avrà regolato la questione della sua consegna, l’imputato sarà messo in libertà e non potrà più essere arrestato di nuovo per lo stesso motivo.

Art. 14

Wenn innert drei Monaten seit dem Tage, an dem die beanspruchte Person dem ersuchenden Staate zur Verfügung gestellt wurde, dieser die Übernahme nicht geregelt hat, so wird der Verfolgte freigelassen und kann wegen des nämlichen Grundes nicht neuerdings verhaftet werden.

 

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