0.351.4 Convenzione internazionale del 17 dicembre 1979 contro la presa d'ostaggi

0.351.4 Internationales Übereinkommen vom 17. Dezember 1979 gegen Geiselnahme

Art. 7

Lo Stato contraente nel quale un’azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica, conformemente alla propria legislazione, il risultato definitivo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

Art. 7

Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem Recht den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen betroffenen Staaten und die betroffenen internationalen zwischenstaatlichen Organisationen.

 

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