0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 13

Gli uffici centrali dei differenti paesi devono corrispondere direttamente tra di loro.

Art. 13

Die Zentralstellen der einzelnen Länder sollen unmittelbar miteinander verkehren.

 

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