Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili2 o che siano funzionari pubblici o individui privati.
2 L’espr. «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell’art. X della Conv., fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.
Personen, die Völkermord oder eine der sonstigen in Artikel III aufgeführten Handlungen begehen, sind zu bestrafen, gleichviel ob sie regierende Personen, öffentliche Beamte oder private Einzelpersonen sind.
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