Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 49

Il Consiglio amministrativo permanente, composto dei Rappresentanti diplomatici delle Potenze contraenti accreditate all’Aja e del Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che adempie le funzioni di Presidente, ha la direzione e la vigilanza dell’Ufficio internazionale.

Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno e tutti gli altri regolamenti necessari.

Decide tutte le questioni amministrative che potessero sorgere intorno al funzionamento della Corte.

Ha pieni poteri quanto alla nomina, alla sospensione o alla revoca dei funzionari e impiegati dell’Ufficio.

Fissa gli stipendi e i salari, e verifica la spesa generale.

La presenza di nove membri nelle riunioni debitamente convocate basta per permettere al Consiglio di deliberare validamente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il Consiglio comunica senza indugio alle Potenze contraenti i regolamenti da esso adottati. Presenta loro annualmente un rapporto sopra i lavori della Corte, sopra il funzionamento dei servizi amministrativi e sopra le spese. Il rapporto contiene altresì un riassunto dei contenuto essenziale dei documenti comunicati all’Ufficio dalle Potenze, in virtù dell’articolo 43, capoversi 3 e 4.

Art. 51

Um die Entwicklung der Schiedssprechung zu fördern, haben die Vertragsmächte folgende Bestimmungen festgestellt, die auf das Schiedsverfahren Anwendung finden sollen, soweit nicht die Parteien über andere Bestimmungen übereingekommen sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.