Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 48

Le Potenze contraenti considerano come un dovere, qualora un serio conflitto minacciasse di sorgere fra due o più di Esse, di ricordar loro che possono rivolgersi alla Corte permanente.

Conseguentemente Esse dichiarano che il fatto di ricordare alle Parti in conflitto le disposizioni della presente Convenzione, e il consiglio dato, nell’interesse superiore della pace, di rivolgersi alla Corte permanente, non possono essere considerati che come atti di buoni uffici.

In caso di conflitto fra due Potenze, una di Esse potrà sempre indirizzare all’Ufficio internazionale una nota contenente la dichiarazione ch’Essa sarebbe disposta a sottoporre la controversia ad un arbitrato.

L’Ufficio dovrà tosto far nota la dichiarazione all’altra Potenza.

Art. 50

Die Kosten des Büros werden von den Vertragsmächten nach dem für das internationale Büro des Weltpostvereins festgestellten Verteilungsmassstabe getragen.

Die Kosten, die den beitretenden Mächten zur Last fallen, werden von dem Tage an berechnet, wo ihr Beitritt wirksam wird.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.