Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.192.122.818.11 Accordo del 13 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Fondo mondiale per la lotta contro l'aids, la tubercolosi e la malaria ai fini di determinare lo statuto giuridico del Fondo mondiale in Svizzera

0.192.122.818.11 Abkommen vom 13. Dezember 2004 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria zur Regelung des rechtlichen Statuts des Globalen Fonds in der Schweiz

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Art. 4 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Fondo mondiale e, in generale, tutti i documenti, come pure i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.

Art. 4 Unverletzbarkeit der Archive

Die Archive des Globalen Fonds und alle ihm gehörenden oder in seinem Besitz befindlichen Dokumente und Datenträger ganz allgemein sind jederzeit und überall unverletzbar.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.