Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.37 Accordo del 15 ottobre 1946 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati

0.142.37 Abkommen vom 15. Oktober 1946 über die Abgabe eines Reiseausweises an Flüchtlinge, die unter dem Schutze des Intergouvernementalen Komitees für die Flüchtlinge stehen

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Preambolo

I Governi contraenti,

dopo avere proceduto all’esame di una risoluzione adottata il 17 agosto 1944 dal Comitato intergovernamentale per i Rifugiati, riunito in sessione plenaria, risoluzione che concerne l’istituzione di un titolo d’identità e di viaggio per i rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati,

considerate le misure internazionali prese in precedenza in materia di titoli di viaggio per certe categorie di rifugiati,

persuasi della necessità di prendere misure analoghe in favore dei rifugiati, di cui si tratta in detta risoluzione, soprattutto allo scopo di permettere a questi rifugiati di cambiar paese,

considerando che la preparazione dell’emigrazione dei rifugiati che non possono stabilirsi nei paesi d’asilo costituisce un elemento essenziale dell’opera intrapresa a profitto di detti rifugiati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Präambel

Die vertragschliessenden Regierungen haben,

nach Prüfung der in der Vollversammlung des Intergouvernementalen Komitees vom 17. August 1944 gefassten Resolution über die Schaffung eines Identitäts- und Reiseausweises für Flüchtlinge unter dem Schutz des Intergouvernementalen Komitees für Flüchtlinge,

unter Berücksichtigung der früheren internationalen Massnahmen über Reisepapiere für einige Gruppen von Flüchtlingen,

von der Notwendigkeit überzeugt, für die Flüchtlinge, auf die sich die oben erwähnte Resolution bezieht, ähnliche Massnahmen zu ergreifen, insbesondere um ihnen Reisen zu erleichtern,

in Erwägung, dass die Vorbereitung der Ausreise für Flüchtlinge, die nicht dauernd im Asyllande bleiben können, von besonderer Wichtigkeit ist,

folgendes vereinbart:

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.