Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.116.919 Accordo del 27 luglio 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.)

0.142.116.919 Abkommen vom 27. Juli 2004 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Slowenien über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Prot.)

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Art. 25

(1)  Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

(2)  Esso entra in vigore il giorno di ricezione dell’ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente dell’adempimento delle procedure costituzionali necessarie alla sua entrata in vigore.

(3)  Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo tramite preavviso scritto all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di avere effetto 30 giorni dopo la data di ricezione di tale preavviso.

Fatto a Berna il 27 luglio 2004 in due esemplari originali in lingua tedesca, slovena e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di controversia dovuta all’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christoph Blocher

Per il
Governo della Repubblica di Slovenia:

Rado Bohinc

Art. 25

(1)  Dieses Abkommen wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2)  Dieses Abkommen tritt am Tag des Eingangs der letzten Notifikation in Kraft, mit welcher die Vertragsparteien einander die Erfüllung der innerstaatlichen gesetzlichen Voraussetzungen für dessen Inkrafttreten bekannt geben.

(3)  Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch schriftliche Mitteilung an die andere Vertragspartei kündigen. Die Kündigung wird 30 Tage nach Erhalt dieser Mitteilung wirksam.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.