I permessi di dimora e di lavoro, accordati per un periodo limitato e stabiliti entro i limiti del contingente fissato nell’articolo 8 capoverso 1, sono rilasciati indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.
Die im Rahmen des in Artikel 8 Absatz 1 bestimmten Kontingents erteilten befristeten Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen werden unabhängig von der Arbeitsmarktlage des Gastlandes erteilt.
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