Il presente Accordo non esonera i cittadini di una delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi vigenti sul territorio dell’altra Parte contraente relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in tale Paese.
Das vorliegende Abkommen entbindet die Staatsangehörigen einer Vertragspartei nicht von der Verpflichtung, sich an die auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei geltenden Einreise- und Aufenthaltsgesetze sowie an sämtliche anderen gesetzlichen Bestimmungen dieses Landes zu halten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.