È considerato permesso di dimora permanente ai sensi dell’articolo 3 qualsiasi documento elencato nell’allegato del presente Accordo e rilasciato dalle autorità competenti delle Parti contraenti in applicazione del diritto interno.
Als dauernde Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 3 gilt jede von den zuständigen Behörden der Vertragsparteien nach ihrem nationalen Recht ausgestellte Erlaubnis, die im Anhang aufgelistet ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.