(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della firma.
(2) Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, porre fine al presente Accordo, mediante notificazione scritta indirizzata all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo prende fine trenta giorni dopo che l’altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione.
Fatto a Macao il 28 ottobre 2005 in due esemplari originali redatti in cinese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il François Barras | Per il Florinda da Rosa Silva Chan |
(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach seiner Unterzeichnung in Kraft.
(2) Jede Vertragspartei kann jederzeit dieses Abkommen durch schriftliche Notifikation an die andere Vertragspartei beenden. In diesem Fall tritt das Abkommen dreissig Tage nach Erhalt der Notifikation ausser Kraft.
Geschehen zu Macao, am 28. Oktober 2005, in zwei Urschriften in chinesischer und französischer Sprache, wobei beide Texte gleichermassen verbindlich sind.
Für den François Barras | Für die Florinda da Rosa Silva Chan |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.